Home » Blog » Stop licenziamenti e contratti a termine: proroghe e novità
Mentre cresce l’attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio annunciato dal premier Conte in una diretta stampa, tra le novità che prevede il nuovo documento, ci sarà anche quella che riguarda la proroga del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici fino al 16 agosto.
La decisione rientra tra le proroghe agli interventi al Decreto Cura Italia, per poter tamponare i disagi creati dal lock down deciso dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tra le proroghe che si è deciso di effettuare, figura anche il tema dei licenziamenti: l’articolo 41, del DL 18 2020 prevedeva il divieto per 60 giorni, dalla data di pubblicazione del decreto ovvero 17 marzo fino al 16 maggio 2020 di applicare la cessazione del rapporto di lavoro.
Le procedure sospese riguardano, l’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, i licenziamenti collettivi e nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ovvero la data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale.
Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, restano al contempo possibili invece, i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.
La conversione in legge del decreto, ha introdotto poi una specificazione per cui sono esclusi da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto.
Nel nuovo decreto che ad inizio della prossima settimana entrerà in vigore, lo stop alle misure sopra descritte verrà prorogato di ulteriori tre mesi, con scadenza fissata al 16 agosto 2020, fermo restando che rimarranno sospese in questo stesso periodo, eventuali procedure iniziate dopo il 23 febbraio 2020.
Nella bozza che sarà convertita in legge, figura anche la possibilità per il dato di lavoro, della revoca dei licenziamenti effettuati tra il 23 febbraio e il 17 marzo per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente si richieda per il dipendente un trattamento di cassa integrazione in deroga, con partenza dalla data di efficacia del provvedimento.
Questo modo, permette che i rapporti di lavoro vengano ripristinati senza alcun onere o sanzione per i datori di lavoro.
Contratti a termine senza causali
Al vaglio è finita anche la disciplina del contratto a tempo determinato recentemente innovata dal Decreto Dignità, per cui sono stati presi provvedimenti temporanei che abbracciano più settori inclusi anche il lavoro agricolo e lavoratori in cassa integrazione.
E’ stata introdotta la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni introdotte dal decreto Dignità senza l'apposizione delle specifiche causali.
Per la promozione del lavoro agricolo, si è stabilita la possibilità per:
- percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, solo per il periodo di sospensione dalla prestazione lavorativa, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa;
- percettori di indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL
- percettori di Reddito di cittadinanza
Della stipula con i datori di lavori del settore agricolo, di contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.
Eliminata invece la voce che dispensava, nell’ultima versione del decreto, i contratti a termine rinnovati nel periodo di emergenza dal versamento del contributo addizionale previsto dal dl 87 2018.
Per ultimo, con la conversione in legge del Decreto Cura Italia a fine aprile, è stata stabilita la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine anche in somministrazione, per i datori di lavoro che stanno utilizzando gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza da COVID- 19, in deroga alla norma ordinaria che vieta i rinnovi per i lavoratori in CIG: la norma è applicabile in questo caso a tutti i settori produttivi.