Home » Blog » Fatture: data documento e termini d'invio
A partire dal 1° ottobre 2019 è terminato il periodo di moratoria delle sanzioni per l’emissione in ritardo della fattura elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 11 del DL 119/2018.
Nel frattempo il DL 34/2019 ha modificato i termini per l’emissione della fattura, che ora deve avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Procediamo quindi con il vedere le varie casistiche che possono presentarsi ed i termini entro il quale inviare la fattura elettronica al Sistema d’Interscambio, onde evitare di incorrere in sanzioni.
Fattura immediata
Nel caso di fattura immediata questa deve essere emessa lo stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione, e deve essere quindi inviata al sistema d’interscambio entro i 12 giorni successivi alla data di creazione del documento.
In questo modo la data dell’operazione coinciderà con la data della fattura.
Esempio: ho effettuato una vendita in data 09 ottobre 2019. Vado quindi ad emettere fattura con la stessa data.
A questo punto se non voglio incorrere in sanzioni ho tempo fino al 21 ottobre 2019 per poter procedere all’invio al Sistema d’Interscambio.
In Fatture GB procederò quindi a generare l’XML ed inviare la fattura in Console Fatturazione per procedere a (facoltativo), ed .
Una volta inviata la fattura elettronica, è comunque possibile cliccare sul dettaglio della stessa per poter vedere la data d’invio.
Nel caso la fatturazione non avvenga in modalità elettronica, ovvero tramite l’invio al SdI, è possibile emettere il documento con data operazione diversa dalla data del documento. Tuttavia in questo caso è obbligatorio che il documento riporti anche la data di effettuazione dell’operazione. Tale documento dovrà comunque venire inviato al destinatario entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Fattura differita
Nel caso di fattura differita, ovvero per quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi documentate ad esempio tramite DDT, avviso di parcella, lettera di consegna ecc. può essere emesso un singolo documento riepilogativo:
- con data compresa tra la data dell’ultima operazione e il 15 del mese successivo, a condizione che la data d’invio al SdI sia uguale alla data del documento
- con data uguale ad almeno una delle operazioni già documentate, preferibilmente la data dell’ultima operazione, ed invio entro il 15 del mese successivo
- datarla a fine mese, ed invio entro il 15 del mese successivo
Esempio: Nel mese di settembre ho emesso i seguenti DDT nei confronti di un cliente.
A questo punto posso procedere con tre modalità differenti:
Opzione 1
Vado a creare la fattura di vendita con data compresa tra la data dell’ultimo documento e il 15 del mese successivo (nell’esempio: 09/10/2019), assicurandomi che l’invio al Sistema d’Interscambio avvenga nello stesso giorno.
Opzione 2
Creo la fattura di vendita con data uguale all’ultimo ddt riportato nel documento, ovvero il 25/09/19.
Procederò quindi all’invio al Sistema d’Interscambio entro il 15/10/2019 (nell’esempio: 07/10).
Opzione 3
Creo la fattura datandola a fine mese, ovvero il 30/09.
Procederò all’invio al Sistema d’Interscambio entro il 15/10/2019 (nell’esempio il 07/10).
Qualunque sia l’opzione scelta per l’Invio, la Fattura Elettronica differita deve riportare i riferimenti dei Documenti di Trasporto nella apposita sezione 2.1.8. <DatiDDT>.
La procedura GB, tramite la funzione Crea/Includi, riporterà in automatico i riferimenti ai DDT, che saranno comunque visibili dalla sezione Altri Dati:
"E se la fattura elettronica inviata viene poi scartata?"
In questo caso nulla è variato rispetto a quanto già in essere, in quanto il documento dovrà essere riemesso entro i 5 giorni dalla notifica di scarto. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra precedente newsletter Fatture: fattura elettronica scartata.
CB101 – FAN/18
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