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E' stato emanato ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta il decreto n. 41 /2020 della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che disciplina le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro per la sessione 2020.
Come anticipato in parte da una nota del dicastero del lavoro la scorsa settimana, il nuovo Decreto stabilisce che:
- per la sessione 2020 gli esami di abilitazione consisteranno esclusivamente nelle prove orali, che si svolgeranno in presenza e con le necessarie misure di prevenzione e distanziamento previste per il contrasto al contagio da Covid 19;
- il differimento del giorno di inizio delle prove orali al 26 ottobre 2020;
- il differimento del termine di presentazione delle domande al 16 settembre 2020.
- Per tutto quanto non previsto dal Decreto direttoriale n.41 rimangono in vigore le disposizioni contenute nel precedente Decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.
E' a disposizione per chiedere ulteriori informazioni riguardanti l’esame di Stato Consulenti del lavoro sessione 2020, un servizio online raggiungibile all’URPonline del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Consulenza del lavoro: confermata la specialità dell’attività
La sentenza n. 14247/2020 con cui la Corte di Cassazione ribadisce la specialità dell’attività professionale di consulenza del lavoro, individuata negli adempimenti di cui alla legge n. 12/79, è “un provvedimento non particolarmente rivoluzionario rispetto all'assetto e alla distribuzione delle competenze professionali".
Descrivendo in questo modo l’attività qualificata del Consulente del Lavoro, la Corte ha ribadito un concetto già notorio e più volte richiamato in altre sentenze: l’attività professionale autonoma è riservata, nel caso della gestione dei rapporti di lavoro, agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 14247 dell’8 luglio scorso, richiamando altre pronunce di segno conforme, ribadisce la specialità dell’attività professionale di consulenza del lavoro, individuata negli adempimenti di cui alla legge n. 12/79, che come tali sono riservati ai soli professionisti abilitati e iscritti all’apposito albo professionale, pena la nullità dell’attività svolta e la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione. <
Nel tracciare i confini di tale ambito di competenza quale specifica attività di consulenza del lavoro, riservata ai professionisti abilitati a tale esercizio e iscritti all’Ordine, deve intendersi “non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, ma l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il Consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”
La posizione espressa con la sentenza da un lato ricorda il “principio della libertà di lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi”, dall’altro tende a distinguere l’attività professionale ordinistica, riservata ai soli professionisti iscritti all’Ordine professionale, dalla semplice consulenza non qualificata che si risolve in indicazioni discrezionali.